Condizioni Generali di Contratto

I. Offerta e dati dell’ordinante

Le offerte sono sempre non vincolanti.

I documenti associati all’offerta quali figure, disegni, pesi e dimensioni sono solo minimamente decisivi nella misura in cui non sono definiti espressamente come vincolanti. Il fornitore si riserva i diritti di proprietà e di autore sulle stime dei costi, sui disegni e su altri documenti, non è possibile renderli accessibili a terzi. Il fornitore è tenuto a rendere accessibili a terzi i progetti, definiti come riservati dall’acquirente, solo previo consenso di quest’ultimo.

L’ordinante si assume la responsabilità per i dati da lui prodotti e i documenti e gli ordini forniti.

II. Volume della consegna

Per il volume della consegna risulta decisiva la conferma scritta dell’ordine del fornitore, in caso di un’offerta del fornitore con vincolo temporale e accettazione nei termini previsti, l’offerta se la conferma dell’ordine non è tempestiva. Le restrizioni accessorie e le modifiche necessitano della conferma scritta del fornitore

III. Determinazione del prezzo e pagamento

  1. I prezzi sono validi franco fabbrica, imballaggio escluso. L’imballaggio non viene ritirato.
  2. I pagamenti devono essere saldati entro il termine concordato franco ufficio pagamenti del fornitore.
  3. La sospensione dei pagamenti o l’addebito dovuto ad eventuali domande riconvenzionali dell’ordinante contestate dal fornitore non sono applicabili.
  4. In caso di ritardi nel pagamento, se non emergono spese maggiori, si calcolano EUR 2,50 per ogni sollecito inviato.

IV. Tempi di consegna

  1. I termini di consegna necessitano di un accordo scritto. Qualora il termine non venga rispettato e si incorra in un posticipo da concordarsi, l’ordinante è autorizzato al recesso.
  2. Il termine di consegna è rispettato se la merce ha lasciato la fabbrica entro il suo scadere o è comunicata la disponibilità alla consegna.
  3. Il termine di consegna si estende, in modo commisurato, in caso di misure nell’ambito di azioni sul lavoro, in particolare scioperi o blocchi e in caso di presenza di ostacoli non previsti che non rientrano nella volontà del fornitore nella misura in cui tali ostacoli influenzino sensibilmente e chiaramente il completamento e la consegna della merce. Tale condizione vale anche se tali condizioni si verificano presso i subfornitori. Le condizioni delineate non devono nemmeno essere sostenute dal fornitore se si verificano durante un ritardo già in corso. Inizio e fine di tali ostacoli, in casi importanti, vengono tempestivamente comunicati all’ordinante dal fornitore.
  4. Se l’ordinante fa dimostrabilmente fronte a danni a causa di un ritardo nato in seguito a una negligenza del fornitore, è autorizzato, in seguito all’intimazione del fornitore ad esclusione di altre rivendicazioni, a richiedere un risarcimento. Per ogni settimana piena di ritardo ammonta a 1/2%, in toto ma al massimo al 5% del valore di quel componente della fornitura completa che non è possibile utilizzare in tempo o contrattualmente a causa del ritardo.
  5. Se la spedizione avviene in ritardo per volere dell’ordinante, a partire da un mese dalla notifica della disponibilità alla consegna e per ogni mese, gli verranno addebitati i costi risultanti dallo stoccaggio presso lo stabilimento del fornitore, pari almeno all’1/2% dell’importo della fattura. Il fornitore è tuttavia autorizzato, dopo aver fissato un termine adeguato ma con decorso infruttuoso, a disporre diversamente dell’oggetto di consegna e di fornire all’ordinante un termine esteso commisurato.
  6. Il rispetto del termine di consegna presuppone l’adempimento degli obblighi contrattuali dell’ordinante.

V. Trasferimento del rischio e ricezione

  1. Il rischio viene trasferito all’ordinante entro la spedizione dei componenti e addirittura anche se vengono eseguite consegne parziali o il fornitore ha assunto ancora altre prestazioni, ad esempio i costi di spedizione o il trasporto e l’installazione. Se non diversamente concordato, la spedizione viene assicurata a spese dell’ordinante da parte del fornitore contro furto, rottura, trasporto, danni da incendio e d’acqua ed altri rischi assicurabili.
  2. Qualora la spedizione subisca ritardi a causa di condizioni che l’ordinante deve sostenere, il rischio viene trasferito all’ordinante dal giorno della disponibilità alla consegna; tuttavia, il fornitore è tenuto, su richiesta e a spese dell’ordinante ad attivare le polizze assicurative che
    richiede.
  3. Gli oggetti forniti, anche se presentano difetti secondari, devono essere ritirati dall’ordinante fermo restando i diritti del paragrafo VII.
  4. Sono consentite consegne parziali.

VI. Riserva di proprietà

  1. Fino all’adempimento di tutte le richieste (inclusi tutti i saldi esigibili a richiesta dal conto corrente) che competono ora o in futuro al fornitore, per qualsivoglia motivo giuridico, nei confronti dell’ordinante, la merce rimane di proprietà del fornitore (in caso di pagamento tramite assegno o cambiali fino al completo pagamento in contanti, anche con dilazione). La modifica o la conversione avvengono sempre per il fornitore come produttore, tuttavia senza alcun obbligo per lui. Se la (co)proprietà del fornitore si annulla per associazione, si concorda fin da ora che la (co)proprietà dell’ordinante del prodotto unico passa al fornitore in proporzione al valore (valore fatturato). L’ordinante custodisce la (co)proprietà del fornitore con la cura di un commerciale ordinario. La merce, per cui al fornitore spetta la (co)proprietà, viene definita di seguito come merce sottoposta a riservato dominio.
  2. L’ordinante è autorizzato ad elaborare e ad alienare la merce sottoposta a riservato dominio nelle transazioni commerciali conformi. Le ipoteche o le cessioni in garanzia non sono consentite. L’ordinante deve permettere al fornitore e ai suoi incaricati di accedere al luogo di consegna della merce. Le richieste derivanti dalla rivendita o da un altro motivo giuridico in riferimento alla merce sottoposta a riservato dominio (inclusi tutti i saldi esigibili a richiesta dal conto corrente) vengono completamente cedute dall’ordinante al fornitore fin da ora per motivi di sicurezza. L’ordinante è tenuto, su richiesta del fornitore, a indicare al fornitore tutti i dati necessari per il trasferimento delle richieste, a fornirgli la documentazione corrispondente e a comunicare la cessione ai debitori. Il fornitore autorizza l’ordinante in modo revocabile a trasferire, a proprio nome, le richieste cedute al fornitore stesso per la fattura corrispondente.
  3. In caso di accesso di terzi alla merce sottoposta a riservato dominio, l’ordinante indicherà la proprietà del fornitore inviando una notifica immediata. I costi e i danni sono a carico dell’ordinante.
  4. In caso di comportamento non conforme ai termini del contratto da parte dell’ordinante, in particolare in caso di ritardi dei pagamenti, il fornitore è autorizzato,

    a.) a revocare l’autorizzazione alla vendita o alla modifica o al montaggio della merce sottoposta a riservato dominio e per il trasferimento delle richieste cedute al fornitore

    b.) a ritirare la merce sottoposta a riservato dominio

    c.) a richiedere la cessione di eventuali rivendicazioni dell’ordinante rispetto a terzi. Nel ritiro e nel pignoramento della merce sottoposta a riservato dominio da parte del fornitore non sussiste il recesso dal contratto.

  5. Se il valore delle garanzie esistenti per il fornitore supera le richieste del fornitore, non solo temporaneamente, di oltre il 25% totale, su richiesta il fornitore autorizza le garanzie, a sue discrezione, nella somma corrispondente.

VII. Responsabilità per difetti della consegna

Per i difetti, tra cui rientra anche la mancanza delle caratteristiche garantite, il fornitore risponde come indicato di seguito:

  1. Tutti i componenti o servizi devono essere migliorati, riconsegnati o riforniti gratuitamente, a discrezione del fornitore, se, entro 12 mesi dal giorno di trasferimento del rischio (senza considerare la durata operativa) diventano inutilizzabili a causa di una condizione antecedente al trasferimento del rischio, in particolare a causa di un modello costruttivo difettoso, un materiale di scarsa qualità o un’esecuzione errata o se la loro utilità è stata sensibilmente compromessa. Il rilevamento di tali difetti deve essere comunicato tempestivamente al fornitore.
  2. L’ordinante deve attenersi agli obblighi contrattuali, in particolare alle condizioni di pagamento concordate. Se viene invocata una regolarizzazione, i pagamenti dell’ordinante possono essere trattenuti in un’unica soluzione, commisurati ai difetti verificatisi. Se, tuttavia, il contratto rientra nell’esercizio della sua attività commerciale, l’ordinante può trattenere i pagamenti solo se viene invocata una regolarizzazione tramite la cui autorizzazione non sussistono più dubbi al riguardo.
  3. Per la correzione dei difetti, l’ordinante deve garantire al fornitore il tempo e le opportunità necessarie in via equitativa. In caso di rifiuto, il fornitore è esonerato dalla responsabilità per difetti.
  4. Se il fornitore lascia trascorrere un tempo di proroga commisurato senza correggere il difetto, l’ordinante può richiede la rescissione del contratto (azione redibitoria) o la diminuzione del compenso (riduzione).
  5. In tutti i casi, il diritto dell’ordinante di esercitare rivendicazioni sui difetti, cade in prescrizione in 12 mesi dal momento del reclamo. Se, durante tale termine, non viene raggiunto un accordo, il fornitore e l’ordinante possono concordare un’estensione del termine di prescrizione.
  6. La responsabilità per difetti non si riferisce solamente all’usura naturale, nemmeno a danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio in seguito a trattamento errato o negligente, eccessiva sollecitazione, strumenti non idonei, interventi costruttivi errati, motivo costruttivo non idoneo e influssi chimici, elettrochimici oppure elettrici che non previsti dopo il contratto.
  7. Gli interventi di modifica e di riparazione eseguiti in modo non conforme da parte dell’ordinante o di terzi annullano la responsabilità per le conseguenze risultanti.
  8. Il termine di garanzia per le migliorie ammonta a 3 mesi, per le forniture sostitutive o per i servizi sostitutivi a 6 mesi. Per il volume di fornitura è valido almeno fino allo scadere del termine originario di garanzia. Il termine per la responsabilità per difetti si estende della durata dell’interruzione di esercizio che implica che le migliorie, le forniture sostitutive o i servizi sostitutivi diventano necessari per quei pezzi che non possono essere azionati adeguatamente a causa dell’interruzione.
  9. Le disposizioni sui termini di garanzia al punto 1.5 e 8 non valgono se la legge prescrive termini più estesi.
  10. Sono escluse ulteriori rivendicazioni dell’ordinante nei confronti del fornitore e dei relativi strumenti di adempimento, in particolare una rivendicazione di risarcimento danni che non sono riportati dall’oggetto di fornitura stesso. Tale condizione non vale nella misura in cui sarà inevitabilmente garantito in casi di dolo, grave negligenza o mancanza di proprietà garantite.
  11. I punti 1-10 valgono per le rivendicazioni dell’ordinante per miglioria, fornitura sostitutiva o risarcimento danni che sono scaturite dalle proposte o dalla consulenza che seguono il quadro del contratto o dalla violazione delle prescrizioni secondarie contrattuali.

VIII. Responsabilità per prescrizioni secondarie

Qualora, a causa della negligenza del fornitore, l’oggetto fornito non possa essere utilizzato contrattualmente dall’ordinante in seguito ad esecuzione tralasciata o errata di proposte e consulenze avvenute prima o dopo la stipula contrattuale e di altre prescrizioni secondarie contrattuali – in particolare istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’oggetto di fornitura, ad esclusione di altre rivendicazioni dell’ordinante, vigono i regolamenti dei paragrafi VII e IX.

IX. Diritto dell’ordinante al recesso

  1. L’ordinante può recidere dal contratto se, infine, il fornitore non è in grado di fornire l’intera prestazione prima del trasferimento del rischio. Lo stesso vale in caso di incapacità del fornitore. L’ordinante può recidere dal contratto anche se, in caso di ordine di oggetti della stessa natura, l’esecuzione di un pezzo della consegna diventa impossibile in base al numero e presenta un interesse legittimo al rifiuto di una consegna parziale; in caso contrario, l’ordinante può richiedere una riduzione corrispondente della sua contropartita.
  2. Se, ai sensi del paragrafo IV delle condizioni di fornitura, si verifica una perdita del servizio e l’ordinante concede al fornitore in ritardo una proroga commisurata con la dichiarazione espressa che, al termine di tale termine, rifiuterà l’accettazione del servizio e, se il termine non viene rispettato, l’ordinante sarà autorizzato al recesso.
  3. Se si verifica un’impossibilità durante il ritardo dell’accettazione o a causa di negligenza dell’ordinante, questo rimane tenuto alla contropartita.
  4. L’ordinante dispone, inoltre, di un diritto di recesso se il fornitore lascia trascorre, in modo infruttuoso, per sua negligenza una proroga a lui commisurata per la miglioria o la consegna sostitutiva in riferimento a un difetto da lui sostenuto ai sensi delle condizioni di fornitura. Il diritto di recesso dell’ordinante sussiste anche in caso di impossibilità o incapacità di miglioramento o fornitura sostitutiva da parte del fornitore.
  5. Sono escluse, per quanto previsto di legge, tutte le altre rivendicazioni successive dell’ordinante, in particolare su azione redibitoria, revoca o riduzione e su risarcimento danni di qualsiasi genere e, addirittura, anche di quei danni che non sono riportati dall’oggetto di fornitura stesso.

X. Diritto del fornitore al recesso

In caso di eventi imprevisti ai sensi del paragrafo IV delle condizioni di fornitura, se modificano sensibilmente l’importanza economica o il contenuto della prestazione o influenzano sensibilmente l’attività del fornitore e il contratto viene adattato adeguatamente in caso di impossibilità dell’esecuzione che si presenta a posteriori.
Se tale condizione non è sostenibile economicamente, il fornitore al diritto di rescindere dal contratto in toto o parzialmente. Le rivendicazioni al risarcimento danni dell’ordinante non sussistono a causa di un tale recesso.
Qualora il fornitore desideri fare uso del diritto di recesso, deve comunicarlo tempestivamente all’ordinante riconoscendo le conseguenze dell’evento e, addirittura, anche se, innanzitutto, con l’ordinante era stata concordata un’estensione del termine di consegna.

XI. Foro competente

Per tutte le controversie risultanti dal rapporto contrattuale incl. quelli per assegni e cambiali, se l’ordinante è un agente commerciale registrato, una persona giuridica del diritto pubblico o un fondo speciale giuridico pubblico, presentare la causa presso il tribunale competente per la sede del fornitore. Il fornitore è anche autorizzato a presentare una causa presso la sede dell’ordinante. Per i rapporti contrattuali vige il diritto tedesco.

  1. Per i tubi di trasmissione e per raddrizzatori e per i condensatori a vuoto, il tempo di garanzia ammonta a 2.000 ore lavorative max. 6 mesi dopo la consegna.
  2. Gli scostamenti dalle presenti disposizioni possono essere convalidati solo previo consenso del fornitore.